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Società europea

Il legislatore comunitario ha avvertito l’esigenza di istituire le basi giuridiche per la Società Europea.

Parte prima: LE FONTI

Lo statuto della Società Europea è stato adottato con Regolamento CE 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 (Regolamento del Consiglio relativo allo Statuto della Società Europea SE), direttamente applicabile come tale in tutti gli Stati membri della UE sin dal momento della sua entrata in vigore. E’ stata inoltre emanata una Direttiva che ha completato lo statuto della Società Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; si tratta della Direttiva 86/2001/CE, recepita in Italia dal d.lgs.n.188/2005.
La SE, salve le disposizioni del medesimo Regolamento, deve comunque essere trattata in ogni stato membro come una società per azioni costituita in conformità alla legge dello stato in cui essa ha sede.
La SE è disciplinata innanzitutto dalle norme materiali di diritto uniforme stabilite dallo stesso Regolamento, le cui disposizioni sono gerarchicamente sovraordinate ad ogni altra fonte.
Laddove lo stesso Regolamento lo preveda espressamente, le norme in esso dettate possono essere integrate o sostituite dalle diverse regole di fonte negoziate stabilite nello statuto, quindi, in presenza di norme di diritto uniforme, l’autonomia statutaria può occupare i soli spazi ad essa esplicitamente accordati.
Per le materie non trattate o parzialmente trattate dal Regolamento, tali ambiti saranno colmati dalle disposizioni di legge nazionale adottate specificatamente dagli Stati membri; in mancanza di queste  norme speciali di diritto interno si applicheranno alla SE le medesime disposizioni di legge previste dai singoli Stati per le società per azioni aventi sede nel territorio.
Infine la SE è retta da regole di fonti statutaria, le quali potranno espandersi nei medesimi ambiti accordati dal diritto interno alle società per azioni aventi sede nel territorio.

DIRETTIVA 2001-86CE

Dlgs 188_2005 – Attuazione della direttiva 2001_86_CE

REGOLAMENTO CE N. 2157-2001

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