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Trasferimento della sede delle limited companies

Per quanto riguarda il quarto gruppo, bisogna affrontare l’analisi del trasferimento della sede delle limited companies (le nostre s.r.l.);

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA’ ALL’ESTERO
Quadro normativo Italiano

In riferimento ad una società si parla di trasferimento quando la stessa opera lo spostamento della sede legale in un Paese diverso da quello d’origine.

Focalizzando in principio l’ analisi sugli aspetti concernenti il nostro ordinamento possiamo affermare che non esiste alcun vincolo impeditivo normativo che impedisca all’ imprenditore italiano di internazionalizzare la propria attività.. A riguardo però è utile citare l’ ART 25 della Legge n.218/1995 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare è interessante riportare il terzo comma: “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.  Con questo si intende dire che i trasferimenti sono regolati dalla legge dello Stato di costituzione ma, non producono effetti se non validi in tutti gli ordinamenti coinvolti.

Sempre riguardo il nostro ordinamento può essere utile stabilire quali sono le fonti che regolano i processi riguardanti le decisioni sul trasferimento all’ estero della sede di una società.

-S.p.A.:

Art 2365 comma 1 c.c.: la competenza per il trasferimento all’estero appartiene all’ assemblea straordinaria.

Art 2369 comma 5 c.c.: per deliberare è necessaria anche in seconda convocazione una maggioranza qualificata pari a più di un terzo del capitale sociale.

Art 2437 comma 1 c.c. : i soci che non hanno concorso alla deliberazione circa il trasferimento della sede all’ estero possono recedere per tutte o parte delle loro azioni

S.r.l.:

Art 2479 c.c.: la decisione in merito è assunta dai soci

Art 2473 comma 1 c.c.: il socio che non ha consentito al trasferimento della sede all’ estero può esercitare il diritto di recesso

E’, altresì, necessario distinguere tra:

•           Trasferimento della sede societaria in un paese facente parte della Comunità Europea (comunitario);

•           Trasferimento della sede societaria in un paese non facente parte della Comunità Europea (extracomunitario)

Il nostro oggetto d’esame è incentrato perlopiù sul primo punto, ed è che approfondiremo.

Inizialmente bisogna precisare che trasferendo la sede societaria si attua una modifica che deve essere opportunamente segnalata nello statuto societario, quindi è possibile fare riferimento all’Art 2436 c.c. che disciplina in materia di modifica dello statuto.

Occorre distinguere tra:

•           Trasferimento in altro paese comunitario della sede di società che non intende mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano. In questo caso la società dovrà compilare un modello nel quale la società dichiara pubblicamente che intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese comunitario di destinazione, detta volontà deve risultare anche dall’atto. Obbligato all’iscrizione dell’atto deve essere il Notaio o un Amministratore in caso di società di persone.

•           Trasferimento in altro paese comunitario della sede di società che intende mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano. Come prima la società deve compilare un modello nel quale dichiara che intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano, detta volontà deve risultare anche dall’atto. Anche qui obbligato all’iscrizione dell’atto deve essere il Notaio o un Amministratore in caso di società di persone.

•           Trasferimento in Italia di sede di società che aveva sede in un paese comunitario. In questo caso è importante iscrivere la società entro 30 giorni dal deposito dell’atto presso l’archivio notarile ovvero presso un Notaio italiano.

N.B. : la società che intende mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano, pur trasferendo la sede all’estero, resta iscritta nel Registro delle Imprese della provincia presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)

Quadro normativo Comunitario

A differenza di altri numerosi temi e questioni , questo argomento però si caratterizza per il fatto che la sua materia generale non è stata disciplinata con alcun atto comunitario, emanato quindi dagli organi istituzionali dell’Unione Europea, ma bisogna rifarsi alle varie sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea nei casi di legge che si sono succeduti nel tempo. Sentenze che nascono dalla necessità da parte della stessa Corte di Giustizia di doversi pronunciare sulla compatibilità dunque delle norme nazionali rispetto a quanto contenuto nell’ Art 49 comma 2 TFUE: la libertà di stabilimento ,il diritto cioè di trasferirsi in un altro Stato membro per esercitarvi una attività economica, di natura non subordinata,  alle stesse condizioni poste dalla legislazione del paese nei confronti dei propri cittadini. Si parla poi in particolare di diritto di stabilimento  primario (possibilità di esercitare la attività interamente in un paese diverso da quello d’ origine perdendo con esse ogni collegamento) e secondario (quando si svolge attività in un altro Stato membro attraverso filiali, succursali o sedi secondarie).

 

A tal proposito utile ed esaustiva è la sezione, presente nel sito istituzionale dell’Unione Europea, che riguarda il nostro tema.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/seat-transfer/index_en.htm

A tale indirizzo si possono trovare tutti i riferimenti necessari all’argomento a partire dal significativo “Impact Assessment on the Directive on the cross- border transfer of registered officedel dicembre 2007 .Questo documento di lavoro infatti aveva la finalità di analizzare i vantaggi (ma anche gli svantaggi) dell’ eventuale adozione di una direttiva in merito. È infatti innegabile che allo stato attuale la mancanza di una fonte comunitaria crei problemi dovuti all’ applicazione di norme differenti da parte degli Stati Membri. Ciò nonostante questo progetto è stato abbandonato perché considerato non necessario.

Diventa in tale ottica allora ancor più rilevante e necessaria la analisi  dei vari casi che compongono la giurisprudenza circa il trasferimento transfrontaliero della sede legale.

I casi elencati, da analizzare per capire come l’Unione Europea ha operato in merito al nostro oggetto, sono:

  • Segers vs. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen (10.07.1986)
  • The Queen vs. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc (27.09.1988)
  • Centros Ltd vs. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (09.03.1999)
  • Überseering BV vs. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) (05.11.2002)
  • Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam vs. Inspire Art Ltd (30.09.2003)
  • SEVIC Systems AG (13.12.2005)
  • Cartesio (16.12.2008)

E’ importante sottolineare che ogni caso si differenzia dall’altro, perciò si potrebbe arrivare ad una conclusione che giustifica la mancanza di un atto comunitario che regolamenta il trasferimento della sede legale in modo generale: essendo infatti i casi diversi tra loro, essi si originano da diversi contesti e danno luogo a differenti conseguenze che hanno effetti non solo nell’ambito della specifica materia, ma anche in altri.

Dalla lettura delle sentenze che si riferiscono ai vari casi, è importante notare (e in seguito approfondire) il richiamo alle normative nazionali e all’interpretazione di norme comunitarie.

A livello strutturale, la sentenza è generalmente composta di più documenti, in cui sono pubblicate la sentenza della Corte di Giustizia e le conclusioni

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